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L’indennità UNA TANTUM

UNA TANTUM

Gli interventi a sostegno del reddito delle Partite IVA, dei lavoratori del turismo e dello spettacolo.

Il decreto legge “Cura Italia” ha previsto, tra i vari interventi effettuati, un’indennità una tantum di € 600,00 per il mese di marzo 2020, per determinate categorie di lavoratori che più di altri potrebbero risentire del disagio economico attraversato dal paese, anche a causa della caratteristica “precarietà” delle prestazioni lavorative di tali soggetti.

In particolare, l’intervento legislativo tenta di supportare il reddito di liberi professionisti iscritti ai fondi previdenziali professionali,  delle partite IVA iscritte alla gestione separata e alle gestioni speciali dell’Ago, di lavoratori del settore turismo e dello spettacolo, nonché del settore agricolo.

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi e le partite Iva, potranno richiedere l’indennità una tantum, i liberi professionisti titolari di partita iva (attiva alla data del 23 febbraio 2020) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data), iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nonché i collaboratori coordinati e continuativi (cd. co.co.co.) che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, ed anche lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Anche i liberi professionisti iscritti alle casse previdenziali professionali (avvocati, architetti, ingegneri, commercialisti, ecc) dopo un’iniziale esclusione, sono stati inclusi tra i soggetti destinatari della misura a sostegno del reddito con decreto interministeriale sottoscritto in data 28 marzo 2020, e potranno presentare istanza al proprio fondo previdenziale, che liquiderà poi l’indennità ai propri iscritti attingendo da appositi fondi statali.

Sono destinatari della possibilità di richiedere tale indennità anche i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020), non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data.

L’inclusione di tale categoria di lavoratori e l’arco temporale di cessazione involontaria del rapporto di lavoro precedente richiamato (1 gennaio 2019 – 17 marzo 2020), permetterà l’accesso a tale indennità a tutti quei lavoratori stagionali del settore turismo e termale che, magari, terminata la NASPI (attivata a seguito della cessazione del precedente impiego stagionale) si apprestavano ad iniziare un nuovo rapporto di lavoro, sempre stagionale, in prossimità della Pasqua e che a causa dell’emergenza sanitaria e dei provvedimenti di chiusura di ogni attività non essenziale, vedranno slittare la propria assunzione di qualche mese.

Deve essere chiarito il termine “stagionale” infelicemente riferito ai lavoratori, poiché di norma sono le attività ad essere stagionali e probabilmente solo gli ex dipendenti di attività stagionali potranno avere accesso all’indennità.

L’indennità prevista – almeno per il mese di marzo 2020 – andrà sicuramente a colmare il vuoto retributivo di questi lavoratori stagionali, generato dal blocco delle attività del settore turistico e degli stabilimenti termali.

Anche i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, sono stati ricompresi tra i soggetti che potranno richiedere l’indennità una tantum per il mese di marzo 2020.

Infine stessa misura di sostegno è stata prevista per gli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Le indennità saranno erogate direttamente dall’INPS, con modalità e procedure semplificate di presentazione delle domande – così come anticipato negli scorsi giorni dal Presidente dell’ente previdenziale Pasquale Tridico – con decorrenza dal 1° aprile 2020.

Le somme destinate ai soggetti interessati, a parere dello scrivente, dovranno essere necessariamente integrate, così come dovrà essere prolungato il periodo di riferimento, essendo ormai manifesto che l’emergenza sanitaria in corso bloccherà ogni attività lavorativa anche ad Aprile 2020.

I soggetti destinatari di tale indennità (sicuramente discutibile anche nell’ammontare) appartengono a settori che rappresentano fette importanti del prodotto interno lordo nazionale e per tale motivo necessitano di sostegno adeguato sino alla ripresa.

Per quanto riguarda le partite IVA ed i lavoratori autonomi in generale, inoltre, è probabilmente arrivato il momento di affrontare la tematica dell’estensione delle tutele e delle garanzie a loro spettanti, anche per mezzo dell’introduzione di uno statuto dei lavoratori, che oltre ai dipendenti subordinati, prenda in considerazione, tuteli e garantisca anche le altre tipologie di lavoratori che caratterizzano il mercato del lavoro 4.0.

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