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Storia delle cause bancarie in tema di usura

Boom nel 2012 scoppia la bomba in materia di usura bancaria. La Corte di Appello di Venezia ammette la cosiddetta sommatoria dei tassi di mora e corrispettivi ai fini del rilevamento del superamento della soglia usura.

Mi spiego con un breve esempio. Tasso corrispettivo = 3%; Tasso di mora = tasso corrispettivo + 3% = 6% = tasso sommatoria 9%.
Praticamente qualsivoglia contratto sarebbe andato oltre la soglia usura.
Da li esplode anche la voglia incontenibile di fare causa alla propria banca, il contraente forte per definizione, colei che può pattuire qualunque clausola voglia e noi contraenti deboli zitti a sottoscrivere clausole talvolta oltremodo vessatorie.

Forse aveva ragione Checco Zalone quando nel suo film spiegava a moglie e figlio che più grande è il debito personale che abbiamo più la banca ci porta rispetto…
Torniamo alla nostra cara usura… L’usura comunemente intesa è un reato di natura penalistica ripreso e tradotto in senso civilistico dalla legge 106/96. Di fatto è la pattuizione di un interesse contrattuale superiore alla soglia usura prevista per legge.

Ora, chiunque abbia in essere un mutuo, un finanziamento, un’apertura di credito saprà che gli interessi corrispettivi sono quelli applicati al pagamento delle rate ordinarie. Il guadagno della banca per averti prestato somme che non avresti avuto a disposizione.
Differenti sono gli interessi di mora, che rappresentano più una “sanzione” per il ritardato pagamento.

Ebbene sono questi ultimi che spesso risultano superiori alla soglia di usura prevista per legge.
Solitamente la clausola contrattuale che prevede il pagamento degli interessi è unica e comprende sia le indicazioni per il calcolo dei corrispettivi che quelle della mora. E’ consuetudine che la mora venga calcolata in punti percentuali da aggiungersi all’interesse corrispettivo (ad. Es. tasso corrispettivo 3%, in caso di ritardo maggiorazione di 3% per mora). Seguendo l’esempio di cui sopra il tasso di mora sarebbe del 6%.
Naturalmente stiamo banalizzando al massimo l’argomento per cercare di renderlo chiaro a tutti.
Ebbene teoria vuole che, sempre seguendo il nostro esempio, in caso di tasso soglia al 5% il rapporto contrattuale di cui sopra risulti in usura.
Ricordo e sottolineo che la legge prevede espressamente ai fini del rilevamento usura la pattuizione di interessi extra soglia e non la eventuale applicazione!!!
Tuttavia la giurisprudenza nel corso degli anni ha variato notevolmente il suo orientamento che via via è diventato sempre più garantista nei confronti del mondo bancario. L’ultima moda in tema è quella di ritenere la previsione della mora esterna a qualsivoglia limite in tema di interessi usurari. Il tasso di mora diventa così una pattuizione contrattuale con natura di penale, un maggior costo eventuale dettato dall’inadempimento del debitore.
Con questo orientamento in linea teorica potremmo avere un tasso di mora del 100% che a nulla rivelerebbe sulla soglia usura.
In realtà ad oggi l’orientamento prevalente e più condiviso dai Tribunali di merito è dettato dal metodo di calcolo indicato dalla Banca D’Italia nel 2013 con una propria circolare.

Banca d’Italia che rileva trimestralmente i tassi medi applicati dal mercato ha previsto per il calcolo della soglia usura del tasso di mora il seguente criterio:
– Tasso corrispettivo (ad. Es. 3%) + 2,1= 5,1% + maggiorazione dello 0,50% (ovvero 2,55)= 7,65
Questo è il criterio standard che sta trovando applicazione costante negli orientamenti dei principali tribunali.
Ad onor di cronaca preciso che le circolari non sono fonti normative e hanno solo valore interno, ma in questo caso hanno preso sempre più piede.
Altri orientamenti maggioritari hanno sostenuto che non possa esservi usura del tasso di mora se lo stesso non è stato concretamente applicato dalla banca. Per questi orientamenti potremmo avere un contratto palesemente viziato ma, se rimaniamo puntuali con i pagamenti nulla potremmo eccepire.
Come potete vedere la strada in queste tipologie di contenzioso è molto in salita e non di facile approccio.
Detto, ciò non voglio scoraggiarvi dal porre in essere contenziosi contro la vostra banca per la pattuizione di interessi superiori alle soglie usura, ci sono anche casi positivi dove l’usura viene puntualmente riconosciuta come per legge ed il contratto diventa gratuito.

Di fatto il superamento delle soglie, può anche avvenire in itinere nel corso del rapporto e non solo alla pattuizione. In tal caso verranno ricalcolate le rate viziate con restituzione di quanto pagato in eccesso.
In caso di rilevamento della violazione in fase di sottoscrizione ad essere annullata potrebbe/dovrebbe essere annullato l’intero articolo contrattuale ove contenuta la violazione con conseguente gratuità della linea di credito nei caso più rilevanti.

Quello che suggerisco a tutti è di controllare bene in sede di sottoscrizione dei contratti ogni voce di spesa e interessi presente al fine di non incorrere in accettazione di clausole difficili da disintegrare in caso di contenzioso.
Seguiranno, vista la specificità della tematica altri articoli in tema di anatocismo, applicazione delle CMS, calcolo del TEG e TAEG e inclusione delle spese contrattuali nel calcolo della soglia usura.

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