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trust.... what else?

— Il Trust

NNella quotidianità sta imperversando sempre di più l’interesse per il Trust. Tuttavia, pochi ne conoscono realmente l’utilità e la portata. Cerchiamo quindi di fare chiarezza sul punto tentando di utilizzare una terminologia oltremodo semplice e diretta.

Il Trust non è un termine italianizzabile, la traduzione letterale dall’inglese all’italiano è fiducia.
Questo istituto di origine anglosassone è uno strumento di gestione e protezione dei patrimoni tra i più diffusi fuori dai nostri confini.
In Italia è presente un forte concetto della “proprietà” che si scontra necessariamente con il principio base sul quale si fonda il Trust che è lo spossessamento.
Banalizzando, con il Trust un soggetto disponente conferisce un insieme di bene all’interno del Trust affinché vengano gestiti dal Trustee in favore dei beneficiari.

I beni passano in proprietà al Trustee che dovrà gestire il tutto sulla base delle regole imposte in sede di costituzione del Trust in favore dei beneficiari.
Attenzione, ovviamente questo istituto ha dei limiti ben precisi, che, se sottovalutati possono comportarne la revoca e/o la nullità.
Ovviamente i fini non devono essere elusivi, lo scopo non potrà nemmeno essere quello di ridurre le quote di legittima previste per legge in caso di successione.
Ebbene, chiarite le basi di questo istituto analizziamo gli attori principali che lo compongono ovvero le figure del disponente, trustee, guardiano e beneficiario.

Disponente, come si evince dalla parola stessa è colui che dispone dei beni che vengono conferiti nel Trust. Il disponente deve stabilire le regole del Trust che il Trustee applicherà nel corso della durata.
Trustee è colui che gestisce il Trust sino alla distribuzione in favore dei beneficiari. Chi può svolgere questo ruolo? Chiunque teoricamente. E’ sempre bene tuttavia avere un soggetto di garanzia terzo che gestisca le attività in favore totale dei beneficiari.
Il Guardiano è un soggetto facoltativo nell’ambito del Trust che tuttavia svolge un ruolo di fondamentale importanza, ovvero vigila sull’operato del trustee. Ha quindi un ruolo di vero e proprio garante dell’operato svolto.
I beneficiari in fine sono coloro in favore dei quali è istituito il Trust. Possono essere ben individuati (ad es. mio figlio Tizio), oppure individuabili (ad. Es. i miei figli). Cosa cambia in base all’individuazione? Il momento impositivo. Di fatto individuando il beneficiario si rende necessario l’immediato assolvimento degli obblighi impositivi intervenendo di fatto un trasferimento dei beni conferiti. Diversamente in caso di mancata evidenza espressa dei beneficiari in sede di costituzione l’imposizione fiscale traslerà automaticamente in sede di individuazione degli stessi.

La duttilità dello strumento e le modalità di applicazione rendono il Trust un istituto all’avanguardia e capace di gestire e prevenire al meglio numerose situazioni ed eventi in ambito successorio e di gestione patrimoniale
Ora, sul Trust potremmo scrivere un trattato, ma il vero obiettivo di questo spazio deve essere chiarire ed incuriosire gli utenti su tematiche giuridiche all’ordine del giorno e non.
Chiunque volesse approfondimenti in merito può scriverci e cercheremo di essere i più esaustivi possibili.

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