La tanto attesa sospensione degli affitti, come è arrivata? Semplice...Non è arrivata
Purtroppo la pandemia ha colpito in pieno la nostra economia e la nostra essenza, al termine del fermo economico si potrà vedere chi ha ben lavorato nel passato e riuscirà a galleggiare in questo mare di incertezze.
Tuttavia, un tema molto caldo è cosa succederà agli affitti, a chi non riesce a corrispondere più il canone pattuito parzialmente o nel suo intero.
Ebbene proviamo a dare qualche spunto come sempre in maniera semplice e concisa.
I più agguerriti sono ovviamente coloro che hanno in affitto un immobile c.d ad uso diverso, ovvero uffici, magazzini, negozi, ecc…
Sono loro le attività che hanno subito e stanno subendo i maggiori danni ad oggi dall’obbligato stop alle attività. Attenzione molti hanno preferito chiudere le proprie attività onde evitare una pioggia di costi sulle stesse senza poter ottenere ricavi, oltre alla dovuta tutela della salute dei titolari e dipendenti.
La domanda da porsi è: come viene configurato per la legge il mio inadempimento al pagamento degli affitti?
Si sente parlare molto di impossibilità sopravvenuta, ma cosa comporta? Vediamo le differenti strade che potrebbero essere sostenute dal conduttore.
La prima strada che mi verrebbe in mente sarebbe quella di eccepire la eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. Tuttavia, il risultato è limitato ad una più rapida risoluzione del contratto. Unica speranza è che il locatore spinto dal rimorso di non perdere un affezionato inquilino decida di valutare la riduzione del canone di affitto.
Altra ipotesi potrebbe essere quella dell’impossibilità parziale di rendere la prestazione dovuta. L’inquilino dovrebbe portare avanti la parte del canone ancora sostenibile ma diversamente non essendo una situazione definitiva presto potrebbe tornare il normale canone e utilizzo dell’immobile locato.
Sempre forzando il recesso dal contratto si può pensare di recedere nel rispetto del preavviso di 6 mesi sulla base dei gravi motivi però l’ovvia conseguenza sarebbe la chiusura dell’attività purtroppo.
Ma arriviamo al dunque. La tanto attesa sospensione degli affitti come è arrivata? Semplice… non è arrivata. È stato infatti prevista nel DL 18/2020 una semplice disposizione da applicarsi in caso di contenzioso tra le parti che obbliga il giudicante a tenere conto dell’attuale situazione sanitaria ai fini della valutazione della responsabilità del debitore e nell’eventuale richiesta risarcitoria.
Se volessi ridurre i canoni ad oggi dovrei formalmente rappresentare la difficoltà alla proprietà ed in caso di rifiuto della stessa avviare la mediazione obbligatoria preventiva al contenzioso.
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