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La tutela del livello occupazionale

La tutela del livello occupazionale
L’accesso ai fondi del DL Liquidità e la salvaguardia dei posti di lavoro

La “potenza di fuoco” del Governo Conte mirava a supportare economicamente le aziende nella gestione della crisi sanitaria ed economica, ma al tempo stesso ha posto dei paletti, al fine di evitare che tali somme e le garanzie prestate dallo Stato, venissero impiegate per fini estranei all’attività imprenditoriale, cercando in questo modo, di salvaguardare il livello occupazionale.

Invero, le imprese colpite dal Covid-19 che volessero accedere alla garanzia della Sace Spa per prestiti e finanziamenti, dovranno confrontarsi con il vincolo degli accordi sindacali previsto dal Dl 23/2020, appena convertito in legge, che disciplina la condizione – tra le altre – che l’impresa assuma l’impegno a «gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali».

La norma, in attesa di indicazioni applicative, ha una portata molto ampia e generica in merito a tempistiche e modalità di esecuzione.

Ai fini della concessione della garanzia, quindi, non sembra necessario aver stipulato un accordo sindacale vero e proprio, limitandosi la norma a richiedere un impegno e limitandosi la norma a chiedere la stipula di un accordo sindacale senza specificare se  le organizzazioni sindacali debbano essere nazionali, territoriali oppure le rappresentanze sindacali aziendali e senza specificare il livello di rappresentatività della stessa.

Gli accordi dovrebbero interessare l’aspetto quantitativo della forza lavoro, interessando le procedure dei licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo, apportando alcune novità ed integrazioni alle procedure previste per legge.

La norma potrebbe avere un impatto anche nelle ipotesi di trasferimento di azienda o di un suo ramo, nonché per il il cambio di appalto, che  potrebbe a rigore ricadere nella previsione dell’articolo 1, comma 2 del Dl 23/2020, incidendo notevolmente sui livelli occupazionali specie nelle aziende che applicano contratti collettivi che non prevedono la cosiddetta “clausola sociale” e/o obblighi di consultazione sindacale preventiva in caso di cambio di appalto.

Infine, non è ancora ben chiaro se la salvaguardia del livello occupazionale miri a tutelare anche la gestione dei lavoratori assunti con contratto a termine e dei lavoratori somministrati.

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