29 Lug La fideiussione
Termini e nullità delle fideiussioni
Buongiorno. Oggi parliamo di fideiussioni e nullità delle stesse.
Sapete tutti cosa è una fideiussione? Di base è la garanzia che voi prestate rispetto ad un determinato tipo di obbligazione.
Solitamente la fideiussione è specifica, ovvero garantisce un determinato debito qualificato fino all’importo prescelto. Ad esempio, io sono fideiussore nei confronti della banca del finanziamento concesso a mia moglie per l’importo di euro 20.000,00 nei limiti dello stesso.
Tuttavia, non raramente, capita che vengano sottoscritte fideiussioni cosiddette omnibus. Questa tipologia di fideiussioni garantisce di fatto alla banca “la qualunque” copertura creditizia. Noterete nel testo di questi documenti di carattere 2 frasi del tipo “la presente fideiussione è valida anche nei confronti degli eredi del fideiussore”; “il fideiussore si impegna a garantire le obbligazioni presenti e future verso l’istituto di credito”; “il fideiussore garantisce con il proprio patrimonio presente e futuro”…
Ebbene questi sono i tratti caratterizzanti delle due macro tipologie di contratti fideiussori. Vediamo ora cosa è successo di recente in tema di nullità delle stesse.
La Cassazione è intervenuta di recente dichiarando di fatto la nullità di quei contratti fideiussori che seguissero lo schema suggerito dall’ABI (Associazione Banche Italiane). Queste fideiussioni, generalmente risalenti agli anni sino al 2005 (ma attenzione che spesso ancora oggi vengono utilizzate), presentano delle clausole in aperto contrasto con la normativa antitrust in materia di concorrenza e mercati.
Sono gli articoli 2, 6 e 8 delle fideiussioni a corrispondere a quelli oggetto di violazione e per i più appassionati la norma violata è l’art. 2 della legge del 10.10.1990, n. 287.
Vediamole nello specifico l’art. 2 contiene la cosiddetta “clausola della reviviscenza”. Questa clausola prevede che il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che alla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”. Così la banca ha la certezza di avere la soddisfazione della propria pretesa creditoria, indipendentemente dagli avvenimenti successivi all’adempimento.
L’art.6 evidenzia un ennesimo squilibrio delle posizioni tra banca e fideiussore, quest’ultimo, difatti, rimane schiacciato da un evidente squilibrio contrattuale: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ. che s’intende derogato”.
Ultimo è l’articolo 8. Con questo articolo avviene di fatto una estensione della garanzia. L’Articolo recita infatti che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Se trovate queste clausole la vostra fideiussione potrebbe essere nulla!!!
Tenete conto che competente non è il classico Tribunale ma è la sezione imprese che è presente nei Tribunali ove risiede la Corte di Appello.
Ad ogni modo la vera battaglia ad oggi è sulla nullità totale o parziale del contratto fideiussorio. L’ottica di ragionamento è più o meno la seguente: avresti comunque concluso il contratto in assenza di quelle clausole viziate?
Ai posteri l’ardua sentenza……
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