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Fermi tutti !!! I licenziamenti economici e collettivi secondo il Decreto Legge “Cura Italia”

— Stop ai licenziamenti

Tra i provvedimenti emanati in questa fase di gestione dell’emergenza sanitaria in atto, spicca la sospensione dei licenziamenti economici e collettivi per 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge e blocco delle medesime procedure avviate a far data dal 23 Febbraio 2020.

Uno dei primi effetti del decreto legge “Cura Italia” sarà la sospensione anche delle procedure che potrebbero, per assurdo, non avere nessun collegamento con l’emergenza COVID-19.

Nel dettaglio, la disciplina prevede, rispetto ai licenziamenti collettivi per datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti, il divieto di avvio della procedura sino al 16 Maggio 2020, nei confronti dei lavoratori in forza presso il datore di lavoro (compresi i dirigenti) ad eccezione di quelli assunti a tempo determinato perché esclusi dalle procedure di licenziamento collettivo.

Per le procedure avviate dopo il 23 Febbraio 2020, i termini previsti dalla legge n. 223/1991, ricominceranno a decorrere dal 17 Maggio 2020, mentre per le procedure avviate precedentemente a tale data potrebbero insorgere alcune problematiche operative, tali da comportare la paralisi della procedura e la necessità di revoca da parte del datore di lavoro, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali per la proroga pattizia (anche per causa di forza maggiore) dei termini.

Del pari, è stato disciplinato il divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, vale a dire per soppressione della posizione a fronte di «ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa» (art. 3 della Legge n. 604/1966), sino al 16 Maggio 2020, nei confronti di tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati.

Il divieto tutela i lavoratori subordinati assunti con contratto a tempo indeterminato, mentre sono esclusi gli apprendisti, coloro che hanno raggiunto l’età pensionabile, i lavoratori domestici, gli sportivi professionisti, i lavoratori in prova nonché quelli assunti a termine.

Per le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso – relative a dipendenti assunti prima del 7 Marzo 2015 (pre Jobs Act e contratti a tutele crescenti) – e avviate da aziende con più di 15 dipendenti, potrebbero verificarsi problematiche logistico-operative nel portarle a termine, a causa della sospensione degli incontri presso gli Ispettorati Territoriali del Lavoro (presso cui si tiene il tentativo di conciliazione previsto dalla procedura ex art. 7 della Legge n. 604/1966) sino al 4 aprile 2020, che comporterà nei confronti dei datori di lavoro una gestione diversificata, caso per caso, drispetto al preavviso cui il lavoratore ha diritto contrattualmente e che viene ricompreso nella durata della procedura stessa, che potrebbe essere più breve rispetto alla procedura di licenziamento.

La formulazione della prescrizioni contenute nel decreto legge e la loro applicazione potrebbero comportare situazioni paradossali, quale ad esempio, la revoca e sospensione di procedure nelle quali datore e dipendenti abbiano già trovato accordo ma non ancora la sua formalizzazione, costringendo il datore di lavoro a gestire gli esuberi imprevisti tramite gli ammortizzatori sociali, ed il dipendente a rinunciare all’incentivo all’esodo negoziato con l’azienda.

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