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Le cautele sul luogo di lavoro nella “Fase 2” dell'emergenza sanitaria

— Tutela della salute e sicurezza sul lavoro

La necessità e l’impazienza delle imprese di riaprire i battenti nella famigerata “Fase 2”, in attesa di conoscere il piano che verrà partorito dalle task force incaricate a tale scopo, impongono alle aziende di adottare misure atte a prevenire – per quanto possibile – il rischio di contagio, in quanto il datore di lavoro, in primis, ai sensi dell’art. 2087 c.c., ha il dovere di apprestare tutte le misure di sicurezza al fine di garantire l’integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti, nonché ai sensi del d.lgs. 81/2008, ha la responsabilità di tutelare i lavoratori dall’esposizione a “rischio biologico”, con la collaborazione del medico competente, ove presente.
A tal fine, è quindi opportuno provvedere all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) – così come del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) in caso di contratto di appalto – per la presenza del rischio biologico, nonché alla fornitura al personale di dispositivi di protezione individuali diretti ad assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro, ovvero, tra questi, l’installazione di erogatori di gel antibatterici, la dotazione di guanti o mascherine protettive e simili accorgimenti laddove necessari in relazione alla tipologia di attività produttiva.
Nella fase d’emergenza, gli interventi legislativi d’emergenza hanno previsto che, per quelle attività ove fosse impossibile mantenere distante di un metro tra i vari lavoratori, venissero considerato DPI anche le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, a meno che non fossero state le lavorazioni stesse a richiederlo, indicando uno specifico DPI a prescindere dalla emergenza in corso.
Al momento in cui si scrive, tale aspetto dovrebbe restare immutato, con previsione della dotazione della mascherina ad ogni singolo lavoratore, indifferentemente dalla possibile distanza interpersonale con i colleghi sul luogo della prestazione lavorativa.
Da ciò, ne consegue che il datore di lavoro è tenuto a fornirla e che quindi in mancanza il lavoratore può rifiutare la prestazione, sollevando una eccezione di inadempimento.
Tenuto conto di quanto sopra, si segnala che, nel caso in cui il datore di lavoro non adotti tutte le cautele necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da COVID-19 all’interno dell’azienda, oltre alla responsabilità datoriale, il lavoratore potrebbe sollevare una “eccezione di inadempimento”, onde motivare il proprio rifiuto di svolgere la prestazione, e quindi non adempiere l’ordine datoriale.
Si tenga conto tuttavia che, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’eccezione di inadempimento trova tutela – e quindi giustifica il rifiuto del lavoratore, assolvendolo da responsabilità disciplinari – solo quando la richiesta del datore di lavoro lo esponga a criticità per la sua integrità fisica.
Qualora, invece, il datore di lavoro abbia adottato ogni cautela, il rifiuto sarebbe ingiustificato, e il lavoratore obbligato ad adempiere la prestazione richiesta, a meno di non incorrere in procedimenti disciplinari/sanzioni.
In questa situazione, è bene che ogni azienda adotti tutte le misure sanitarie di tutela per le persone e per sé stessa e, in caso di rifiuto da parte della forza lavoro di adempiere le prestazioni richieste, valuti caso per caso come agire.
Il datore di lavoro dovrà anche valutare l’opportunità di predisporre un piano di emergenza specifico in caso di rischio di contagio, oltre che a prevedere un protocollo speciale sulla sorveglianza sanitaria (ad es: la misurazione della temperatura ai dipendenti e/o ospiti all’ingresso), anche con riferimento a situazioni di particolare esposizione al rischio (dipendenti immunodepressi, donne in stato di gravidanza, etc.).
Il datore di lavoro è inoltre chiamato a considerare l’eventuale predisposizione di un materiale informativo diretto a fornire ai propri dipendenti costanti aggiornamenti delle comunicazioni ufficiali rese dagli organi competenti, oltre che a dare informazioni in merito alle modalità di richiesta di assistenza medica e sui comportamenti igienico-sanitari da adottare.

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