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Tutti pronti alla dichiarazione dei redditi?

Questo Unico 2020 sarà una dichiarazione bomba vediamo perché….

Oggi in questa pillola affronteremo un tema super attuale. La dichiarazione dei redditi.

Lo affronteremo però con un occhio di riguardo ad una legge entrata in vigore giusto nel mese di dicembre 2019….

Parliamo della L. 157/2019 che ha sancito l’entrata in vigore di quanto stabilito nel D.L. 124/2019 ovvero l’inserimento die nuovi reati tributari e l’inasprimento delle pene già previste.

Mole delle apportate dal collegato fiscale dell’anno scorso concernono i delitti dichiarativi.

Di fatto per la prima volta, essendo modifiche legate alla dichiarazione dei redditi questa di adesso è il primo giro di boa delle nuove disposizioni, ma vediamo un po’ quali sono le sanzioni previste.

L’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ad oggi viene di fatto equiparata, come sanzione, all’atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi e il che ad oggi lascia il contribuente molto sereno nella compilazione dell’Unico…

Ma attenzione, anche la dichiarazione contenente false fatture, con una soglia di evasione dai 20.000 euro diventa persino più grave del sequestro di persona e dell’atto di terrorismo – sempre con ordigni esplosivi o micidiali – contro la sede della Presidenza della Repubblica o di organi del Governo.

Vediamo ora quali sono in particolare le nuove fattispecie della dichiarazione infedele, della dichiarazione fraudolenta e della omessa dichiarazione.

La Dichiarazione infedele voglio precisare che è la fattispecie penale tributaria meno grave tra i reati “dichiarativi”. Di fatto si concretizza con la sottrazione a tassazione di elementi attivi oltre una certa soglia e/o della deduzione di costi inesistenti non supportati da fatture o altri documenti.

Qui le soglie sono state abbassate e la rilevanza penale del reato ampliata. Intanto ne può rispondere chiunque indichi in una qualsiasi delle dichiarazioni annuali, sia in tema IVA che redditi. L’elemento è la dichiarazione di elementi attivi inferiori a quelli effetti o la dichiarazione di elementi passivi inesistenti e congiuntamente:
a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 100mila euro;
b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro.

Soglie ridotte di 50.000 euro nel caso a) e di 1 milione nel caso b).

Le pene edittali invece passo alla reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi e consentono anche l’applicazione degli arresti domiciliari, del divieto di espatrio e di altre misure coercitive previste dal codice di rito, finora precluse.

Le Dichiarazioni fraudolente invece si realizzano con due differenti metodologie illecite: l’utilizzo di documenti per operazioni inesistenti, e con altri artifizi.

Se usiamo documenti per operazioni inesistenti la nuova pena è particolarmente severa, ovvero è prevista la reclusione da 4 a 8 anni. Si incorre in questo reato non solo utilizzando fatture non veritiere ma anche gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie (ad esempio, note spese). Occorre poi che fatture e/o documenti siano emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’Iva in misura superiore a quella reale, oppure che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Attenzione in questo caso abbiamo un’attenuante (reclusione da 18 mesi a 6 anni) se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100mila euro.

Per l’altra fattispecie di dichiarazione fraudolenta (mediante operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente oppure avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare
l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione) la nuova pena è la reclusione da 3 a 8 anni.

Per l’Omessa presentazione in fine come è immagine la sanzione penale scatta in presenza dell’inadempimento ma solo quanto l’imposta evasa e le ritenute non versate siano superiori a 50mila euro.
Il riferimento è per ciascun periodo di imposta per singola imposta.

La nuova, e più grave, sanzione è la reclusione da 2 a 5 anni e può ora essere disposta anche la custodia cautelare in carcere in passato preclusa.

Spero che questa pillola vi abbia trasmesso la giusta serenità del caso.

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