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Come rendere impignorabile la mia quota societaria

C‘è chi può e chi non può.

Molti clienti mi chiedono se esiste un metodo per rendere la propria attività impignorabile dai creditori c.d. particolari del socio. Particolari vantano il credito nei confronti della persona fisica socio e non con la società.

La domanda e il dibattito in merito nasce da una non menzione espressa nel codice civile della possibilità di pignorare le quote.
E così come spesso accade in diritto vi sono state varie correnti di pensiero.
Tuttavia la tesi maggioritaria è quella negazionista che prevede che finché dura la società, non può sottoporre ad espropriazione la quota di partecipazione del socio debitore per conseguire quanto a lui dovuto.

Ma perché sarebbero impignorabili?

Gli ostacoli alla base dell’impignorabilità sono relativi alla infungibilità della quota, per il corretto e proficuo svolgimento dell’attività sociale.
E’ di fatto molto complesso separare il valore economico della quota da quello relegato nella figura del socio. Di fatto nelle società di persone è il carattere del socio ad essere centrale per il corretto funzionamento della società. E’ praticamente impossibile quindi stabilirne il valore. Per non parlare poi della eventuale vendita coatta che dovrebbe attivarsi in sede di prosecuzione del pignoramento.
Il creditore secondo questa tesi maggioritaria può tuttavia soddisfarsi in sede di liquidazione della società, pignorando gli eventuali utili che la società dovrebbe distribuire.

Tesi opposta sostiene che nel caso i soci abbiano concordemente previsto in sede di costituzione della società e nel relativo statuto la libera trasferibilità della quota societaria, questa possa essere pignorata. A nulla varrebbe nemmeno il diritto di prelazione.
Questa tesi pone le sue fondamenta sul principio per il quale il debitore risponde dei propri debiti con tutti i suoi beni presenti e futuri. Oltre a prevedere una spersonificazione della quota dalle caratteristiche del socio di cui alla tesi negazionista riportata sopra.

Tuttavia, molto diverso e di sicura tutela e protezione della pignorabilità delle quote è la espressa previsione all’interno dello statuto della non vendibilità delle quote se non dietro consenso unanime dei soci.
Ebbene in questo caso nemmeno la tesi più possibilista può nulla. In questo caso a mio avviso, ma anche da parte della maggiore giurisprudenza è praticamente impossibile procedere al pignoramento delle quote.

E’ proprio su queste sottigliezze che si basa una buona consulenza in ambito di gestione societaria e patrimoniale.

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