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LA RESPONSABILITA' PENALE DEL DATORE DI LAVORO

— Contagio Covid-19 sul luogo di lavoro

Con la ripartenza si è aperto il dibattito sulle responsabilità penali del datore di lavoro e dell’impresa per infortunio da Covid, viste anche le oltre 43mila denunce già pervenute all’Inail.

Il contesto normativo permette di distinguere misure di contenimento del contagio disciplinate, per il periodo 18 maggio-31 luglio 2020, dal Dl 19/20 e 33/20 e ora, sino al 14 giugno 2020, del Dpcm del 17 maggio, dalle regole le in materia igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (Dlgs 81/08) per le quali, in caso di violazione, si applicano determinate sanzioni amministrative e contravvenzionali.

I protocolli di sicurezza sottoscritti  tra Governo e sindacati il 24 aprile si muovono nella linea del contenimento del contagio il cui mancato rispetto può arrivare a determinare la sospensione delle attività.

Rispetto agli infortuni o alle malattie professionali da Covid, non può dubitarsi della configurabilità di una responsabilità penale del datore di lavoro (articolo 589 e 590 del Codice penale) ed eventualmente, nei casi di morte o lesioni gravi o gravissime, di quella amministrativa dell’ente (articolo 25-septies Dlgs 231/01), in rapporto all’omessa valutazione o prevenzione del rischio generico biologico, come desumibile dalla normativa di settore.

Ma sul punto, l’INAIL con nota del 15 maggio scorso e nella successiva circolare n. 22 del 20 maggio, definisce infortunio il contagio del virus “in occasione di lavoro” solo ai fini dell’erogazione di un indennizzo svincolato dalla responsabilità penale del datore di lavoro rispetto alla quale, il vero problema resta quello dei presupposti e, soprattutto, dei limiti.

Andrà invero dimostrato il nesso causale  poiché il rischio di un allargamento incontrollato dell’incriminazione è connesso al giudizio di colpa: in primo luogo, perché alcune prescrizioni dei Protocolli stabiliscono possibilità e non obblighi (ad esempio sulla rilevazione della temperatura corporea) ed incentivi per nuove modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (smart working) ovvero hanno contenuto elastico rimettendo persino al destinatario l’individuazione della misura; in secondo luogo, perché potrebbe residuare l’ombra dell’articolo 2087 del codice civile per la mancata attuazione di ulteriori e più incisive misure connesse alle peculiarità dell’organizzazione, ove contestata in via alternativa a quella riguardante cautele tassativamente indicate ovvero ritenuta dal giudice a seguito di diversa qualificazione del fatto.

Sarebbe auspicabile che si affermi in via legislativa il principio secondo cui proprio i protocolli di sicurezza, unitamente alle corrispondenti prescrizioni del dlgs. 81/2008, esauriscono, quanto al rischio di infortunio da Covid, le misure cui fa generico riferimento la norma codistica.

Sulla linea di  questa interpretazione, il nuovo art. 29-bis del decreto liquidità (DL 23/2020) prevede  che “ai fini della tutela contro il rischio di contagio da Covid-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo dell’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nei protocolli nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste.”

Questo potrebbe voler dire che nessun rimprovero potrà più muoversi, neppure nell’ottica di un’interpretazione costituzionalmente orientata, al datore di lavoro per la generica inosservanza di ulteriori e indeterminati obblighi di prudenza, perizia o diligenza.

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