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Per denunciare basta un fischio

L’introduzione del Whistleblowing nell’ordinamento italiano

Avete mai sentito parlare di Whistleblowing?

La traduzione letterale di “whistleblower” deriva dalla frase to “blow the whistle” ossia “soffiare il fischietto” ed è facilmente ricollegabile al fischio dell’arbitro che interviene per fermare una fase irregolare di gioco o di un addetto alla pubblica sicurezza che interviene a fermare un’azione illegale.
Nel mondo del lavoro il termine “whistleblowing” viene identificato nella legislazione applicabile quando un dipendente, pubblico o privato che sia, riveli a persone od organizzazioni che possono intervenire, condotte illegali, immorali o illecite tenute dal datore di lavoro, con il fine di impedirle o rimuoverne gli effetti e tutelare il dipendente che ha rivelato tali condotte.
Tale istituto giuridico trova origine negli ordinamenti di common law ed in particolare nell’ordinamento statunitense e poi esportato in Europa e in tutti i paesi in cui operano le multinazionali di matrice americana.
In Italia tale istituto giuridico è stato introdotto con la Legge 179/2017, che disciplina la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

Quali sono le basi della legge sul Whistleblowing?

La normativa italiana è finalizzata all’incentivazione delle segnalazioni di comportamenti illeciti, rafforzando la tutela degli autori delle segnalazioni ed è applicabile ai dipendenti e ai collaboratori delle imprese che operano per la PA, nonché ai dipendenti degli enti del settore privato che optano per l’adozione del c.d. “modello 231”.
La normativa tiene in considerazione due aspetti importanti del fenomeno disciplinato: il comportamento protetto e l’oggetto della segnalazione.
L’azione del dipendente può essere rintracciata nella la segnalazione al responsabile della prevenzione della corruzione, nella segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione o nella denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.
La tipizzazione delle condotte tutelate esclude dalla portata della norma, la semplice “soffiata” ai mass media o al diretto superiore, per la quale è sempre applicabile – quando si agisce in buona fede – la tutela generale della libertà di opinione prevista dall’art. 21 Cost.
Le segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e ciò al fine di impedire segnalazioni esplorative e tendenziose, pertanto una segnalazione temeraria non potrà godere della tutela legislativa prevista.

La tutela applicabile

Lo scopo della legge è quello di tutelare l’attività di segnalazione di condotte illecite attraverso la garanzia dell’anonimato, la protezione nei confronti di misure discriminatorie o ritorsive incidenti nell’ambito del rapporto di lavoro, nonché mediante la previsione di una giusta causa per quanto concerne la rivelazione di notizie coperte da determinati obblighi di segreto.
Il dipendente riceve la tutela prevista quando nell’esclusivo interesse dell’integrità della pubblica amministrazione effettua la segnalazione ai soggetti indicati dalla normativa.
Tale tutela è plurima e dispiega i propri effetti su diversi aspetti della quotidianità lavorativa, in quanto il whistleblower non può essere sanzionato né tantomeno destinatario di procedura disciplinare, demansionato, licenziato, trasferito e sottoposto ad altra misura organizzativa aventi effetti negativi diretti ed indiretti sulle sue condizioni di lavoro.
La segnalazione deve comunque sempre essere verificata dagli enti circa la verità oggettiva dei fatti e la continenza formale e sostanziale che possa garantire che non venga reso un danno al decoro dell’impresa o dell’ente.
È previsto un diritto alla riservatezza e all’anonimato del soggetto segnalante, che trova un limite nel procedimento penale, ossia tale garanzia sarà garantita sino alla chiusura delle indagini.
A tal proposito, nel settore privato la normativa in esame ha previsto un’integrazione ai c.d. “modelli 231” inerente all’obbligo di previsione di canali di segnalazione che debbano garantire la riservatezza del segnalante nonché un canale alternativo di segnalazioni informatico.

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